Art. 27 · Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679

Art. 27

Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 1.   Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione riveduto a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, di tale regolamento o deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 2.   Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila presenta un altro progetto di decisione riveduto a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, di tale regolamento o deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 3.   Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila fornisce al comitato quanto segue: a) il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate; b) una sintesi dei fatti pertinenti; c) le opinioni espresse per iscritto dalle parti sottoposte a indagine a norma dell’, e, a seconda dei casi, dell’ del presente regolamento, almeno nella misura in cui si riferiscono alla questione sottoposta al comitato; d) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti, a seconda dei casi, a norma degli del presente regolamento, almeno nella misura in cui tali opinioni si riferiscono alla questione sottoposta al comitato; e) le obiezioni pertinenti e motivate cui l’autorità di controllo capofila non ha dato seguito e le obiezioni che l’autorità di controllo capofila ha respinto in quanto non pertinenti o motivate; f) i motivi per cui l’autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte o le ha respinte in quanto non pertinenti o motivate. 4.   Il comitato può chiedere ulteriori documenti a un’autorità di controllo in relazione alla questione ad esso sottoposta. 5.   Entro quattro settimane dal ricevimento dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il comitato determina in via preliminare se le obiezioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 siano pertinenti e motivate e se siano conformi all’ del presente regolamento. Entro lo stesso termine, il presidente del comitato registra il deferimento della questione sottoposta all’esame del comitato. Non appena il deferimento è registrato, il fascicolo è fornito ai membri del comitato. 6.   Il termine per l’adozione della decisione vincolante del comitato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non decorre durante il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
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