Art. 26
Fascicolo di cooperazione
In vigore dal 26 nov 2025
Fascicolo di cooperazione
1. Ai fini dello scambio di informazioni pertinenti tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate conformemente all’, l’autorità di controllo capofila provvede affinché tali informazioni pertinenti siano rese disponibili attraverso un fascicolo di cooperazione dedicato a ogni reclamo o indagine. Il fascicolo di cooperazione comprende tutte le informazioni scambiate a norma dell’.
2. Il fascicolo di cooperazione è conservato in forma elettronica e, mediante uno strumento elettronico comune, è accessibile a distanza alle autorità di controllo e, previo deferimento di una questione per la composizione delle controversie a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, quando è richiesto un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66 di tale regolamento, al comitato. Il fascicolo di cooperazione non è direttamente accessibile alle parti sottoposte a indagine, ai reclamanti o a terzi.
Storico versioni
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