Art. 25
Individuazione e protezione delle informazioni riservate
In vigore dal 26 nov 2025
Individuazione e protezione delle informazioni riservate
1. Le informazioni, i documenti o parti di documenti sono considerati riservati nella misura in cui contengono segreti commerciali quali definiti nella direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o altre informazioni riservate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale.
2. Salvo altrimenti disposto dal diritto dell’Unione o nazionale, le informazioni raccolte, prodotte o ottenute dall’autorità di controllo nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero a norma del regolamento (UE) 2016/679, che sono considerate riservate a norma del paragrafo 1, non sono comunicate né rese accessibili a una parte sottoposta a dell’indagine, a un reclamante o a terzi.
3. Una parte sottoposta a indagine, un reclamante o un terzo che trasmette informazioni che considera riservate individua chiaramente tali informazioni, motivando la richiesta di riservatezza. La parte sottoposta a indagine, il reclamante o il terzo fornisce sempre una versione completa dell’informazione. Ove possibile, fornisce anche una proposta di versione non riservata.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità di controllo cui sono trasmesse le informazioni può chiedere alle parti sottoposte a indagine, o a qualsiasi altra persona che presenta documenti, di individuare i documenti o le sezioni di documenti che a loro avviso contengono segreti commerciali o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di individuare le persone interessate per quanto riguarda la riservatezza di tali segreti commerciali o altre informazioni riservate.
5. L’autorità di controllo cui sono trasmesse le informazioni fissa un termine adeguato non superiore a sei settimane per le parti sottoposte a indagine e qualsiasi altra persona che sostenga che le informazioni trasmesse sono riservate per:
a)
motivare la richiesta di trattamento come segreto commerciale o altra informazione riservata per ogni singolo documento o parte di documento, dichiarazione o parte di dichiarazione;
b)
proporre, ove possibile, una versione non riservata dei documenti e delle dichiarazioni, in cui i segreti commerciali o le altre informazioni riservate sono espunti;
c)
fornire una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta.
6. Se le parti sottoposte a indagine o qualsiasi altra persona non si conformano ai paragrafi 4 e 5, l’autorità di controllo cui sono trasmesse le informazioni può presumere che i documenti o le dichiarazioni in questione non contengano segreti commerciali né altre informazioni riservate.
7. L’autorità di controllo cui sono trasmesse le informazioni determina se le informazioni o parti pertinenti e specifiche dei documenti siano o meno riservate, conformemente al paragrafo 1. Essa garantisce che le espunzioni apportate ai documenti siano limitate a quanto necessario e proporzionato per proteggere le informazioni riservate. L’autorità di controllo cui sono trasmesse le informazioni informa le altre autorità di controllo della natura riservata delle informazioni al momento della loro trasmissione.
8. Le informazioni considerate informazioni riservate a norma del diritto nazionale dell’autorità di controllo cui sono trasmesse e che sono scambiate tra le autorità di controllo in applicazione del regolamento (UE) 2016/679 continuano a essere trattate come riservate dall’autorità di controllo che le riceve.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2518:oj#art-25