Art. 24 · Fascicolo amministrativo

Art. 24

Fascicolo amministrativo

In vigore dal 26 nov 2025
Fascicolo amministrativo 1.   Il fascicolo amministrativo dell’indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito dai documenti ottenuti o prodotti dall’autorità di controllo capofila e dalle altre autorità di controllo interessate e riuniti dall’autorità di controllo capofila durante la procedura di indagine, compresi tutti gli elementi di prova a carico e a discarico. Il fascicolo amministrativo non contiene le comunicazioni interne a un’autorità di controllo. 2.   Su richiesta di una parte sottoposta a indagine, o del reclamante qualora la decisione possa pregiudicare i suoi interessi, l’autorità di controllo capofila dà accesso al fascicolo amministrativo alle parti sottoposte a indagine, o al reclamante, consentendo loro di esercitare il diritto di essere ascoltate. Il primo comma lascia impregiudicate le norme più favorevoli sulla concessione dell’accesso al fascicolo amministrativo ai sensi del diritto nazionale dell’autorità di controllo capofila. Qualora l’accesso sia concesso a norma del primo comma, l’autorità di controllo capofila fornisce tale accesso alla parte sottoposta a indagine, mentre l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo fornisce tale accesso al reclamante. 3.   I seguenti documenti o parti degli stessi sono esclusi dall’accesso, nonostante l’accesso sia concesso ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale: a) la corrispondenza o le deliberazioni tra le autorità di controllo; b) le informazioni riservate a norma dell’, paragrafo 1. 4.   L’autorità di controllo capofila dà accesso alle obiezioni pertinenti e motivate a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 sulla base delle quali tale autorità di controllo intende adottare un progetto di decisione riveduto solo se tale accesso è necessario per consentire alle parti sottoposte a indagine o al reclamante di esprimere le proprie opinioni e difendere i propri diritti.
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