Art. 23 · Obiezioni pertinenti e motivate

Art. 23

Obiezioni pertinenti e motivate

In vigore dal 26 nov 2025
Obiezioni pertinenti e motivate 1.   Un’obiezione pertinente e motivata, quale definita all’, punto 24), del regolamento (UE) 2016/679: a) si deve basare sugli elementi di fatto e di diritto inclusi nel progetto di decisione o nel fascicolo di cooperazione; b) non deve riguardare l’ambito di un’indagine in cui nessuna delle autorità di controllo interessate ha formulato osservazioni conformemente all’, paragrafo 4, del presente regolamento, o in cui è stato raggiunto un consenso a seguito delle osservazioni ricevute, o non deve riguardare l’ambito di un’indagine quale definito in una decisione vincolante del comitato adottata a norma dell’, paragrafo 8, del presente regolamento; c) non deve riguardare un progetto di decisione adottato conformemente all’ del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), un’autorità di controllo interessata può formulare obiezioni pertinenti e motivate riguardanti l’ambito di un’indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), in casi debitamente giustificati, purché: a) l’autorità di controllo capofila non abbia esaminato tutti gli elementi della sintesi delle questioni principali su cui è stato raggiunto un consenso a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 5, o non abbia rispettato la decisione vincolante del comitato di cui all’, paragrafo 8; oppure b) nuovi elementi, non disponibili al momento dell’accordo sulla sintesi delle questioni principali a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 5, al momento della decisione vincolante del comitato di cui all’, paragrafo 8, dimostrino un rischio rilevante posto dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali dell’interessato e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione; o a entrambi. 3.   Un’obiezione pertinente e motivata è sufficientemente chiara, coerente e precisa e, se necessario, individua gli elementi del progetto di decisione da modificare per consentire alle autorità di controllo di preparare le rispettive posizioni e, a seconda dei casi, per consentire al comitato di risolvere efficacemente la controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2518:oj#art-23