Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679.
Si applica inoltre la definizione seguente:
«parte sottoposta a indagine»: il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sottoposto ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 che riguarda un trattamento transfrontaliero.
Storico versioni
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