Art. 18
Decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo
In vigore dal 26 nov 2025
Decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo
Quando adotta una decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo a norma dell’articolo 60, paragrafi 8 o 9, del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell’articolo 78 di tale regolamento.
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