Art. 15 · Termini e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

Art. 15

Termini e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

In vigore dal 26 nov 2025
Termini e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo Nel determinare se un’autorità di controllo non abbia trattato un reclamo a norma dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, occorre considerare se tale autorità di controllo, entro il termine previsto dal presente regolamento o dall’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679, comprese eventuali proroghe di tale termine, non abbia: a) presentato un progetto di decisione o un progetto di decisione riveduto; o b) adottato una decisione definitiva.
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