Art. 8
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 26 nov 2025
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto.
2. Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante e fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato su loro richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:
a)
tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti e garantire che il passaporto digitale di prodotto rimanga disponibile, conformemente all', paragrafo 2, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto della documentazione e del passaporto digitale di prodotto;
b)
a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità;
c)
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato; e
d)
informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato mediante il Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante.
4. Se un fabbricante non stabilito nell'Unione nomina un rappresentante autorizzato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il mandato scritto include i compiti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.
5. Qualora vi sia motivo di credere che un giocattolo non sia conforme o presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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