Art. 7 · Obblighi dei fabbricanti

Art. 7

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi dei fabbricanti 1.   All'atto dell'immissione dei giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza. 2.   Prima di immettere i giocattoli sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica prescritta dall' ed effettuano o fanno effettuare la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'. Se la conformità di un giocattolo ai requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, prima che il giocattolo sia immesso sul mercato i fabbricanti: a) creano un passaporto digitale di prodotto conformemente all'; b) appongono il supporto dati conformemente all', paragrafo 7; c) appongono la marcatura CE conformemente all', paragrafo 1; e d) caricano l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore del giocattolo, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell', paragrafo 3, nel registro dei passaporti digitali di prodotto di cui all', paragrafo 1. 3.   I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 sia aggiornata. Inoltre, i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto digitale di prodotto per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto della documentazione e del passaporto digitale di prodotto. 4.   I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i giocattoli fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche dei giocattoli, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate di cui all' o alle specifiche comuni di cui all' in riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un giocattolo. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori o di altri utilizzatori finali. 5.   I fabbricanti garantiscono che sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, se le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. 6.   I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico mediante cui possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del giocattolo o nel passaporto digitale di prodotto. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati. 7.   I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili, anche per le persone con disabilità, ove possibile. 8.   I fabbricanti garantiscono che il giocattolo rechi avvertenze in conformità dell' in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. 9.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio informano immediatamente: a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; e b) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all' o 36 del regolamento (UE) 2023/988 o a entrambi. 10.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che hanno immesso sul mercato. 11.   I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 e i fornitori di mercati online, nella catena di fornitura in questione, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti. I fabbricanti garantiscono che i fornitori di servizi di logistica ricevano le informazioni dettagliate necessarie per garantire la sicurezza dello stoccaggio, dell'imballaggio, dell'indirizzamento o della spedizione dei giocattoli. 12.   I fabbricanti rendono accessibili al pubblico canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un'apposita sezione del loro sito web, in modo da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami in merito alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. 13.   I fabbricanti indagano sui reclami e sulle informazioni di cui al paragrafo 12 e tengono un registro interno di tali reclami e informazioni, come pure dei richiami e di qualsiasi altra misura correttiva adottata per rendere i giocattoli conformi al presente regolamento. 14.   Il registro interno di cui al paragrafo 13 contiene solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo o sulle informazioni di cui al paragrafo 12. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e in ogni caso per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento nel registro interno.
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