Art. 6 · Avvertenze

Art. 6

Avvertenze

In vigore dal 26 nov 2025
Avvertenze 1.   Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano avvertenze che specificano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. 2.   Le categorie di giocattoli elencate nell'allegato III recano avvertenze conformemente alle disposizioni relative a ciascuna categoria che figurano in tale allegato. I giocattoli non recano una o più delle avvertenze di cui all'allegato III qualora queste confliggano con l'uso previsto o ragionevolmente prevedibile del giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche. 3.   Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Sui giocattoli venduti senza imballaggio sono apposte opportune avvertenze, se la superficie del giocattolo lo consente. In caso contrario, le avvertenze sono apposte sull'etichetta. Le avvertenze sono conformi ai criteri di visibilità e leggibilità di cui all'allegato III. Le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. 4.   Le etichette e le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dei bambini o di chi ne effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, considerando la fascia d'età dei bambini a cui i giocattoli sono destinati, e su come evitare tali pericoli e rischi.
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