Art. 58 · Valutazione e riesame

Art. 58

Valutazione e riesame

In vigore dal 26 nov 2025
Valutazione e riesame 1.   Entro il 1o novembre 2033, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di cui al primo comma valuta in particolare: a) l'efficacia del presente regolamento nel garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini; b) l'efficacia del presente regolamento nel migliorare il funzionamento del mercato interno, anche per quanto riguarda le vendite online; e c) l'efficienza del presente regolamento e l'impatto sulla competitività, anche per le PMI. 2.   Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
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