Art. 55 · Sanzioni

Art. 55

Sanzioni

In vigore dal 26 nov 2025
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2028 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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