Art. 54 · Riservatezza

Art. 54

Riservatezza

In vigore dal 26 nov 2025
Riservatezza 1.   Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati, l'ECHA e la Commissione rispettano, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento: a) dati personali; e b) informazioni commercialmente riservate e segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale, salvo che la divulgazione sia nell'interesse pubblico. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra queste ultime e la Commissione non sono divulgate senza previa consultazione dell'autorità nazionale competente dalla quale tali informazioni provengono. 3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e degli organismi notificati in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza o gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni a norma del diritto penale. 4.   Gli Stati membri e la Commissione possono scambiare informazioni riservate con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali, qualora tali accordi garantiscano che qualsiasi scambio di informazioni sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
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