Art. 49
Delega di potere
In vigore dal 26 nov 2025
Delega di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento determinando i requisiti tecnici relativi al passaporto digitale di prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:
a)
uno o più supporti dati da utilizzare;
b)
la configurazione del supporto dati e la sua posizione;
c)
gli elementi tecnici del passaporto digitale di prodotto per i quali si devono utilizzare norme europee o internazionali definite;
d)
i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso;
e)
i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare; e
f)
le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati di cui alla lettera e).
Nel determinare i diritti di accesso di cui al primo comma, lettera d), la Commissione tiene conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), nonché della necessità di garantire che i consumatori possano accedere facilmente alle informazioni per loro pertinenti.
I soggetti che aggiornano i dati di un passaporto digitale di prodotto conformemente al primo comma, lettera e), sono responsabili dell'accuratezza dei dati che forniscono, salvo quando agiscono per conto del fabbricante.
La data di applicazione degli atti delegati di cui al primo comma non può essere inferiore a 18 mesi dalla rispettiva entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati per l'intero atto o per alcuni requisiti specifici, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali di atti delegati, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VI per quanto riguarda i dati da fornire nel passaporto digitale di prodotto, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l', paragrafo 1, stabilendo che le informazioni supplementari fra quelle elencate nell'allegato VI o le informazioni sulla non conformità del giocattolo, quando vengono adottate misure conformemente all', paragrafo 2 o 4, devono essere conservate nel registro.
Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
a)
la coerenza con altri atti dell'Unione applicabili, se del caso;
b)
la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale di prodotto;
c)
la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i giocattoli; e
d)
la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali, comprese le autorità doganali.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento per modificare l'allegato VII del presente regolamento al fine di adeguare l'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni dei prodotti da utilizzare ai fini dell', paragrafo 6, del presente regolamento. Tali adeguamenti si basano sull'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato III al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II, tenendo conto delle condizioni di cui all'allegato II, parte III, punto 10, al fine di consentire una determinata presenza nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, 5 o 6, o di modificare o revocare l'autorizzazione concernente la presenza di una determinata sostanza o miscela. La Commissione giustifica ogni deroga concessa e la rende pubblica in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare le parti A, B e D dell'appendice dell'allegato II al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico mediante:
a)
l'introduzione di condizioni per la presenza di sostanze o miscele nei giocattoli e, in particolare, di valori limite per sostanze o miscele specifiche nei giocattoli, compresi i valori limite per la presenza non intenzionale di sostanze o miscele vietate di cui all'allegato II, parte III, punto 7; oppure
b)
la modifica delle condizioni o dei valori limite per la presenza di sostanze e miscele nei giocattoli.
8. La Commissione chiede un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell', paragrafo 7, sulla sicurezza delle nitrosammine e delle sostanze nitrosabili nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva. La Commissione valuta il parere e, se necessario, alla luce di tale parere, adotta atti delegati conformemente all' al fine di adeguare i valori limite nei giocattoli per le sostanze elencate nella parte A dell'appendice dell'allegato II.
9. La Commissione chiede un parere all'ECHA a norma dell', paragrafo 7, sulla sicurezza di piombo, cadmio, mercurio e cromo (VI) nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva. La Commissione valuta il parere e, se necessario, alla luce di tale parere, adotta atti delegati conformemente all' al fine di adeguare i valori limite nei giocattoli per le sostanze elencate nella parte A dell'appendice dell'allegato II.
10. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.
Storico versioni
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