Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 nov 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato dell'Unione;
3)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4)
«rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti relativi agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
5)
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un giocattolo proveniente da un paese terzo;
6)
«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un giocattolo a disposizione sul mercato;
7)
«fornitore di servizi di logistica»: il fornitore di servizi di logistica quale definito all', punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;
8)
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;
9)
«fornitore di un mercato online»: il fornitore di un mercato online quale definito all', punto 14), del regolamento (UE) 2023/988;
10)
«norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all', punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11)
«normativa di armonizzazione dell'Unione»: gli atti legislativi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione che armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento;
12)
«destinato a essere utilizzato da»: indicazione atta a permettere a un genitore o a una persona che effettua la sorveglianza di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età specificata;
13)
«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
14)
«requisiti essenziali di sicurezza»: l'obbligo generale di sicurezza di cui all', paragrafo 2, unitamente ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II;
15)
«modello di giocattolo»: un gruppo di giocattoli che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante;
b)
hanno caratteristiche di progettazione e tecniche uniformi;
c)
sono fabbricati utilizzando materiali e processi di fabbricazione uniformi; e
d)
sono definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che consente di identificarli come gruppo;
16)
«supporto dati»: il supporto dati quale definito all', primo comma, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1781;
17)
«passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul giocattolo che contiene le informazioni di cui all'allegato VI ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati conformemente al capo V del presente regolamento;
18)
«identificativo univoco del prodotto»: l'identificativo univoco del prodotto quale definito all', primo comma, punto 30), del regolamento (UE) 2024/1781;
19)
«identificativo univoco dell'operatore»: l'identificativo univoco dell'operatore quale definito all', primo comma, punto 31), del regolamento (UE) 2024/1781;
20)
«fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: una persona fisica o giuridica che è un terzo indipendente, autorizzato dall'operatore economico tenuto a creare un passaporto digitale di prodotto per un giocattolo, che tratta i dati del passaporto digitale di prodotto per tale giocattolo al fine di metterli a disposizione degli operatori economici e di altri soggetti interessati aventi un diritto di accesso a tali dati a norma del presente regolamento o di altre disposizioni del diritto dell'Unione;
21)
«immissione in libera pratica»: il regime doganale di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
22)
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
23)
«sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX)»: il sistema istituito dall' del regolamento (UE) 2022/2399;
24)
«Safety Business Gateway»: il portale web di cui all' del regolamento (UE) 2023/988;
25)
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza relativi a un giocattolo;
26)
«organismo di valutazione della conformità»: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
27)
«accreditamento»: l'accreditamento quale definito all', punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
28)
«organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all', punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
29)
«pericolo»: una fonte potenziale di danno;
30)
«rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo e della gravità dei danni causati da tale pericolo;
31)
«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
32)
«ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo presente nella catena di fornitura;
33)
«autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;
34)
«autorità di notifica»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma del presente regolamento quale responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità nel territorio di tale Stato membro;
35)
«giocattolo funzionale»: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato a essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
36)
«giocattolo acquatico»: un giocattolo destinato a essere utilizzato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino in acqua;
37)
«gioco di attività»: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato allo svolgimento di attività quali arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi loro combinazione;
38)
«giocattolo chimico»: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze e miscele chimiche;
39)
«gioco olfattivo da tavolo»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
40)
«kit cosmetico»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare cosmetici come profumi, saponi, creme, shampoo, balsami, bagnoschiuma e dentifrici, nonché lucidalabbra, rossetti, smalti per unghie e altri trucchi;
41)
«gioco gustativo»: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi;
42)
«PFAS»: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
Storico versioni
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