Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato dell'Unione; 3) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 4) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti relativi agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; 5) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un giocattolo proveniente da un paese terzo; 6) «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un giocattolo a disposizione sul mercato; 7) «fornitore di servizi di logistica»: il fornitore di servizi di logistica quale definito all', punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020; 8) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; 9) «fornitore di un mercato online»: il fornitore di un mercato online quale definito all', punto 14), del regolamento (UE) 2023/988; 10) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all', punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 11) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: gli atti legislativi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione che armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento; 12) «destinato a essere utilizzato da»: indicazione atta a permettere a un genitore o a una persona che effettua la sorveglianza di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età specificata; 13) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 14) «requisiti essenziali di sicurezza»: l'obbligo generale di sicurezza di cui all', paragrafo 2, unitamente ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II; 15) «modello di giocattolo»: un gruppo di giocattoli che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante; b) hanno caratteristiche di progettazione e tecniche uniformi; c) sono fabbricati utilizzando materiali e processi di fabbricazione uniformi; e d) sono definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che consente di identificarli come gruppo; 16) «supporto dati»: il supporto dati quale definito all', primo comma, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1781; 17) «passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul giocattolo che contiene le informazioni di cui all'allegato VI ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati conformemente al capo V del presente regolamento; 18) «identificativo univoco del prodotto»: l'identificativo univoco del prodotto quale definito all', primo comma, punto 30), del regolamento (UE) 2024/1781; 19) «identificativo univoco dell'operatore»: l'identificativo univoco dell'operatore quale definito all', primo comma, punto 31), del regolamento (UE) 2024/1781; 20) «fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: una persona fisica o giuridica che è un terzo indipendente, autorizzato dall'operatore economico tenuto a creare un passaporto digitale di prodotto per un giocattolo, che tratta i dati del passaporto digitale di prodotto per tale giocattolo al fine di metterli a disposizione degli operatori economici e di altri soggetti interessati aventi un diritto di accesso a tali dati a norma del presente regolamento o di altre disposizioni del diritto dell'Unione; 21) «immissione in libera pratica»: il regime doganale di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 22) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 23) «sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX)»: il sistema istituito dall' del regolamento (UE) 2022/2399; 24) «Safety Business Gateway»: il portale web di cui all' del regolamento (UE) 2023/988; 25) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza relativi a un giocattolo; 26) «organismo di valutazione della conformità»: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 27) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all', punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 28) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all', punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; 29) «pericolo»: una fonte potenziale di danno; 30) «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo e della gravità dei danni causati da tale pericolo; 31) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 32) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo presente nella catena di fornitura; 33) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; 34) «autorità di notifica»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma del presente regolamento quale responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità nel territorio di tale Stato membro; 35) «giocattolo funzionale»: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato a essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; 36) «giocattolo acquatico»: un giocattolo destinato a essere utilizzato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino in acqua; 37) «gioco di attività»: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato allo svolgimento di attività quali arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi loro combinazione; 38) «giocattolo chimico»: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze e miscele chimiche; 39) «gioco olfattivo da tavolo»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi; 40) «kit cosmetico»: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare cosmetici come profumi, saponi, creme, shampoo, balsami, bagnoschiuma e dentifrici, nonché lucidalabbra, rossetti, smalti per unghie e altri trucchi; 41) «gioco gustativo»: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi; 42) «PFAS»: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
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