Art. 25
Valutazione della sicurezza
In vigore dal 26 nov 2025
Valutazione della sicurezza
1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza comprendente un'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare, nonché una valutazione di qualsiasi potenziale esposizione a tali pericoli.
2. La valutazione della sicurezza in particolare:
a)
concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;
b)
in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;
c)
per quanto riguarda i giocattoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 o (UE) 2024/2847 o della direttiva 2014/53/UE, tiene conto delle particolari vulnerabilità dei bambini in relazione all'uso previsto di tali giocattoli nel valutare e affrontare i pericoli che il giocattolo può presentare; e
d)
è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.
Ai fini del primo comma, lettera b), la valutazione della sicurezza prende in considerazione l'eventuale presenza non intenzionale di sostanze oggetto dell'allegato II, parte III, punto 4, e tiene conto di tutte le informazioni fornite al fabbricante in merito alla presenza di sostanze o miscele che soddisfano i criteri di classificazione delle categorie di cui all'allegato II, parte III, punto 4.
3. La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'.
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