Art. 23 · Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

Art. 23

Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 26 nov 2025
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto 1.   I giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo. Il presente articolo lascia impregiudicate altre disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020. 2.   Chiunque intenda immettere sul mercato un giocattolo nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di cui all', paragrafo 2. 3.   Le autorità doganali possono immettere un giocattolo in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro. L'immissione in libera pratica non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 4.   Le verifiche di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono effettuate elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione tra il registro e EU CSW-CERTEX di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1781. Tale verifica ha luogo dal momento in cui l'interconnessione è operativa o dalla data di applicazione del presente regolamento, se posteriore. 5.   La Commissione e le autorità doganali possono reperire e utilizzare i dati sui giocattoli contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013. 6.   Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni dei prodotti di cui all'allegato VII.
Storico versioni

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