Art. 21 · Supporti dati e identificativi univoci

Art. 21

Supporti dati e identificativi univoci

In vigore dal 26 nov 2025
Supporti dati e identificativi univoci 1.   I supporti dati, gli identificativi univoci del prodotto e gli identificativi univoci dell'operatore richiesti a norma del presente regolamento sono conformi alle norme applicabili ai supporti dati, agli identificativi univoci del prodotto e agli identificativi univoci dell'operatore a norma del regolamento (UE) 2024/1781. 2.   L', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781 si applica agli operatori economici che creano o aggiornano un passaporto digitale di prodotto a norma del presente regolamento se non è ancora disponibile un identificativo univoco dell'operatore. Le norme e le procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati di cui agli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 si applicano anche agli identificativi univoci e ai supporti dati a norma del presente regolamento. 3.   Se un giocattolo è soggetto all'obbligo di fornire un passaporto digitale di prodotto in forza di un atto delegato adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1781 o a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'identificativo univoco del prodotto, l'identificativo univoco dell'operatore e l'identificativo univoco di registrazione sono gli stessi. 4.   Ai fini del presente regolamento si applicano anche eventuali procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto stabilite dagli atti di esecuzione adottati a norma dell', quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1781. 5.   Ai fini del presente regolamento si applicano anche i requisiti che i prestatori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, i requisiti per la prestazione di servizi stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell', terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1781.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2509:oj#art-21