Art. 19 · Passaporto digitale di prodotto

Art. 19

Passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 26 nov 2025
Passaporto digitale di prodotto 1.   Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante crea un apposito passaporto digitale di prodotto. Il passaporto digitale di prodotto soddisfa i requisiti di cui al presente articolo e all'. 2.   Il passaporto digitale di prodotto: a) corrisponde a uno specifico modello di giocattolo; b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza; c) contiene almeno i dati di cui all'allegato VI, parte I; d) è accurato, completo e aggiornato; e) è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il giocattolo è messo a disposizione sul mercato; f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici conformemente ai diritti di accesso stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera d); g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale di prodotto; h) è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto; e i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici di cui all', paragrafo 1. 3.   Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il passaporto digitale di prodotto può contenere i dati indicati nell'allegato VI, parte II. 4.   Creando il passaporto digitale di prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento. 5.   Se il passaporto digitale di prodotto creato a norma del presente regolamento per un giocattolo contiene tutte le informazioni richieste per la dichiarazione di conformità conformemente, a seconda dei casi, al regolamento (UE) 2024/1689 o (UE) 2024/2847, alla direttiva 2011/65/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/35/UE (27) o 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (28), si applicano le disposizioni seguenti: a) i fabbricanti e, se del caso, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sono considerati conformi all'obbligo di redigere una dichiarazione di conformità UE conformemente, a seconda dei casi, all', lettera g), del regolamento (UE) 2024/1689, all', paragrafo 12, del regolamento (UE) 2024/2847, all', lettera c), della direttiva 2011/65/UE, all', paragrafo 2, della direttiva 2014/30/UE, all', paragrafo 2, della direttiva 2014/35/UE, all', paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE o all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945; b) i fabbricanti sono inoltre considerati conformi, se del caso, all'obbligo di cui all', paragrafo 20, del regolamento (UE) 2024/2847, all', paragrafo 9, della direttiva 2014/53/UE o all', paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2019/945; c) con il passaporto digitale di prodotto i fabbricanti si assumono la responsabilità della conformità del giocattolo ai requisiti stabiliti nei regolamenti o nelle direttive applicabili; d) gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio utilizzano il passaporto digitale di prodotto per adempiere ai loro obblighi relativi alla dichiarazione di conformità conformemente, a seconda dei casi, all', paragrafo 1, lettera e), all', paragrafo 3, lettere a) e b), all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 5, e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, all', paragrafo 13, all', paragrafo 3, lettera a), e all', paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2024/2847, all', lettere c) e d), all', lettera b), e all', lettera g), della direttiva 2011/65/UE, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 7, della direttiva 2014/30/UE, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 8, della direttiva 2014/35/UE, all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE o all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 2, lettera a), e all', paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2019/945. 6.   Laddove i fabbricanti si basino sulle disposizioni di cui al paragrafo 5 per adempiere ai loro obblighi relativi alla dichiarazione di conformità, il passaporto digitale di prodotto contiene le informazioni di cui all'allegato VI, lettera h). 7.   Il supporto dati è fisicamente presente sul giocattolo o su un'etichetta. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano ciò, il supporto dati è apposto sull'eventuale imballaggio o sui documenti che accompagnano il giocattolo conformemente all'atto delegato adottato a norma dell', paragrafo 1. Il supporto dati è chiaramente visibile al consumatore o ad altri utilizzatori finali prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione sul mercato mediante vendite a distanza. 8.   Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che le informazioni sul giocattolo siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia ai sensi del presente regolamento sia a norma di tali altre disposizioni del diritto dell'Unione. 9.   Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto digitale di prodotto, è creato un unico passaporto digitale di prodotto per i giocattoli contenente i dati richiesti a norma del presente regolamento nonché qualsiasi altro dato richiesto per il passaporto digitale di prodotto a norma di tali altre disposizioni del diritto dell'Unione. In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che il passaporto digitale di prodotto corrisponda a un livello di lotto, il passaporto digitale di prodotto ai fini del presente regolamento può essere rilasciato per tale livello. 10.   Gli operatori economici possono, oltre ai dati di cui ai paragrafi 8 e 9, rendere accessibili altre informazioni attraverso il supporto dati di cui al paragrafo 7. In tal caso, le informazioni sono chiaramente separate da quelle richieste a norma del presente regolamento e, se del caso, a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 11.   Il fabbricante o il fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto garantisce che, in fase di accesso al passaporto digitale di prodotto, sia visualizzato un link alla sezione del portale Safety Gate di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che potrebbero presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. 12.   L'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato: a) fornisce ai distributori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al giocattolo; e b) fornisce gratuitamente la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 13.   L'operatore economico, all'atto dell'immissione del giocattolo sul mercato, mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.
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