Art. 14 · Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei giocattoli

Art. 14

Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei giocattoli

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei giocattoli 1.   Le informazioni relative a un'offerta di giocattoli venduti o pubblicizzati su mercati online che fungono da intermediari tra operatori economici e consumatori che non sono conformi al presente regolamento sono considerate contenuti illegali ai fini del regolamento (UE) 2022/2065 e soggette alle misure ivi stabilite. 2.   Ai fini del presente regolamento, i fornitori di mercati online rispettano i requisiti di cui agli del regolamento (UE) 2022/2065 e all' del regolamento (UE) 2023/988. Il rispetto di tali requisiti è applicato nell'ambito delle strutture di esecuzione previste in tali regolamenti. 3.   Ai fini della conformità all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 e in aggiunta alle informazioni richieste all', paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/988, i fornitori di mercati online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori economici di fornire: a) la marcatura CE di cui all', paragrafo 1; b) qualsiasi avvertenza in modo chiaramente visibile per il consumatore prima dell'acquisto, conformemente all', paragrafo 3; e c) il supporto dati o il link attraverso il quale è accessibile il passaporto digitale di prodotto. 4.   Qualsiasi giocattolo che non sia conforme ai requisiti specifici di sicurezza o che sia conforme ai requisiti specifici di sicurezza ma presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei bambini o di altre persone è considerato un prodotto pericoloso ai fini della conformità all' del regolamento (UE) 2023/988. 5.   La Commissione può emanare orientamenti per assistere gli operatori economici e i fornitori di mercati online nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
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