Art. 13 · Identificazione degli operatori economici

Art. 13

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 nov 2025
Identificazione degli operatori economici 1.   Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un giocattolo. 2.   Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dalla data di fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
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