Art. 11 · Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

Art. 11

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica 1.   Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un giocattolo, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del presente regolamento. 2.   I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. 3.   I fornitori di servizi di logistica collaborano per quanto riguarda ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità, dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore. 4.   I fornitori di servizi di logistica che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità o dagli operatori economici, che il giocattolo non sia conforme al presente regolamento, non ne sostengono la messa a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
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