Art. 11
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
1. Quando contribuiscono alla messa a disposizione sul mercato di un giocattolo, i fornitori di servizi di logistica esercitano la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. I fornitori di servizi di logistica garantiscono che le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
3. I fornitori di servizi di logistica collaborano per quanto riguarda ritiri o richiami di prodotti, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati dalle autorità, dal fabbricante, dal rappresentante autorizzato o dall'importatore.
4. I fornitori di servizi di logistica che ritengono o hanno motivo di credere, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità o dagli operatori economici, che il giocattolo non sia conforme al presente regolamento, non ne sostengono la messa a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Storico versioni
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