Art. 9 · Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo

Art. 9

Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo

In vigore dal 26 nov 2025
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo 1.   A norma dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono l’utilizzo di dati in modo tempestivo e con frequenza sufficiente a consentire la produzione e la trasmissione di statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 e gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per garantire l’accesso a tali dati in modo tempestivo e gratuito. 2.   A fini della produzione di statistiche sulla tematica dettagliata delle caratteristiche energetiche degli edifici, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 accedono in modo tempestivo e periodico alle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275, e sono autorizzate a utilizzare i dati amministrativi provenienti da tali banche dati. 3.   Ai fini della disaggregazione della popolazione per sesso, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 utilizzano le informazioni disponibili nelle fonti di dati amministrativi nazionali. 4.   Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e utilizzarli in modo tempestivo a partire dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell’Unione, compresi quelli istituiti conformemente ai regolamenti (UE) n. 910/2014 e (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) è autorizzata ad accedere ai dati del CRRS derivanti dai sistemi IT su larga scala interoperabili gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell’Unione nell’ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell’Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.
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