Art. 3 · Base di popolazione

Art. 3

Base di popolazione

In vigore dal 26 nov 2025
Base di popolazione 1.   Ai fini del presente regolamento, la base di popolazione è costituita da tutte le persone aventi la loro dimora abituale nell’Unione, in una specifica unità territoriale di uno Stato membro a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale o a livello di griglia, alla data di riferimento. 2.   La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla loro cittadinanza o dal fatto che siano o fossero precedentemente apolidi. 3.   La base di popolazione non comprende le persone la cui dimora abituale si trova al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza e a prescindere da eventuali legami familiari, sociali, economici o di proprietà che dette persone hanno con tale Stato membro. 4.   Qualora una persona non abbia una dimora abituale, il luogo in cui si trova tale persona alla data di riferimento è considerato la sua dimora abituale. 5.   Gli Stati membri applicano la definizione di dimora abituale di cui al presente regolamento a tutti i set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento e a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale e a livello di griglia, secondo quanto stabilito nell’allegato. 6.   Quando applicano la definizione di dimora abituale, gli Stati membri utilizzano: a) una o più delle fonti di dati elencate all’, paragrafo 1; b) metodi di stima – fatto salvo l’, paragrafo 2, per garantire l’attuazione precisa della base di popolazione definita a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo – quali «segni di vita» nonché altri metodi statistici di stima su base scientifica, ben documentati e pubblicamente disponibili, in considerazione delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali, per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto per la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e per stimare il numero di persone che hanno l’intenzione o l’aspettativa di dimorare per la maggior parte del tempo nei 12 mesi dalla data di arrivo. 7.   Ai fini del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la Commissione fornisce al Consiglio i dati sulla popolazione totale degli Stati membri alla fine di ogni anno di riferimento pubblicati dalla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre dell’anno civile successivo all’anno di riferimento. La Commissione fornisce tali dati sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nel set di dati precisato nell’allegato e sulla base dei set di dati riveduti trasmessi dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e conformemente all’, paragrafo 3, secondo e terzo comma, qualora tali set di dati siano trasmessi dagli Stati membri prima del 1o settembre dell’anno civile successivo all’anno di riferimento.
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