Art. 12 · Condivisione dei dati

Art. 12

Condivisione dei dati

In vigore dal 26 nov 2025
Condivisione dei dati 1.   Lo scopo della condivisione dei dati tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat) è esclusivamente quello di elaborare e produrre le statistiche europee che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e migliorare la qualità di tali statistiche europee. 2.   Al fine di garantire una condivisione sicura dei dati nell’ambito dell’SSE, con tutte le garanzie necessarie riguardo alla protezione fisica, tecnica e logica dei dati, la Commissione (Eurostat) istituisce un’infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono utilizzare l’infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) e tali istituti e autorità che utilizzano tale infrastruttura sicura di condivisione dei dati per il trattamento dei dati personali a norma del paragrafo 3 sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nell’infrastruttura sicura di condivisione dei dati. Nel caso in cui tali istituti e autorità utilizzino un’altra infrastruttura di condivisione dei dati, esse provvedono affinché tale infrastruttura garantisca una sicurezza che sia almeno equivalente a quella fornita dall’infrastruttura sicura di condivisione dei dati istituita dalla Commissione (Eurostat). 3.   La condivisione di dati riservati ai sensi dell’, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009 o di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, può avvenire su base volontaria, a condizione che tale condivisione: a) sia basata su una richiesta che motivi la necessità di condividere i dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico; b) sia basata su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza; c) sia effettuata in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009. 4.   Per la finalità di cui al paragrafo 1, i dati non riservati sono condivisi tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat). 5.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri testano e valutano tramite studi pilota l’infrastruttura e l’adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata per la condivisione dei dati. 6.   Quando gli studi pilota realizzati a norma del paragrafo 5 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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