Art. 11 · Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

Art. 11

Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

In vigore dal 26 nov 2025
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei set di dati e dei metadati trasmessi, valutando e monitorando: a) la qualità delle fonti di dati utilizzate; b) la completezza e l’accuratezza della popolazione coperta in conformità dell’, paragrafo 6, in particolare per quanto riguarda i gruppi di popolazione difficili da raggiungere. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all’ forniscano una stima accurata della popolazione conformemente all’. La qualità della copertura dei dati sulla base dell’, paragrafo 6, è confermata e descritta accuratamente dagli Stati membri nei metadati e nelle relazioni sulla qualità che li accompagnano di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Gli Stati membri utilizzano i metodi di stima effettuati per la popolazione totale a livello nazionale conformemente all’, paragrafo 6, lettera b), e descritti nelle relazioni sulla qualità per adeguare tutti i set di dati per le tematiche dettagliate: «caratteristiche di base della persona», «caratteristiche socioeconomiche della persona» e «situazione familiare della persona», preparate sulla base delle fonti di cui all’, paragrafo 6, lettera a). Gli Stati membri possono utilizzare tali metodi di stima per ulteriori disaggregazioni dettagliate. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una categoria di adeguamento specifica. 3.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate ed efficaci al fine di: a) istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e che possano essere utilizzati ai fini dell’ del regolamento (UE) 2019/1700; b) evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell’Unione e, per quanto possibile, all’accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l’Unione, utilizzando, tra l’altro, identificatori unici digitali; c) evitare possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori. 5.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche e dei dati trasmessi allo scopo, tra l’altro, di pubblicarli in modo facilmente consultabile sul sito web della Commissione (Eurostat). 6.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 dicembre 2030 e successivamente a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno che termina con le cifre «0», «3» o «7», una relazione sulla qualità in cui è descritta la qualità delle statistiche trasmesse e dei processi statistici relativi ai set di dati trasmessi durante il periodo pertinente. Tali relazioni sulla qualità comprendono informazioni per quanto riguarda le fonti di dati e i metodi utilizzati, l’applicazione dei concetti e delle definizioni e i rispettivi possibili effetti sulla qualità delle fonti di dati selezionate, le revisioni dei dati e le loro motivazioni e impatti, nonché i metodi di controllo della diffusione di dati statistici. Le relazioni sulla qualità specificano inoltre in che modo gli Stati membri hanno applicato le misure di cui al paragrafo 1 e in che modo sono stati soddisfatti i criteri di qualità di cui al paragrafo 3. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione non comportano oneri e costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri. Sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 8.   Qualsiasi adattamento rilevante previsto dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può essere oggetto di un sostegno finanziario e tecnico a norma dell’ o di una deroga a norma dell’. 9.   Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse e, in caso di effetti negativi sulla qualità di tali statistiche, intervengono senza indebito ritardo per risolvere il problema. 10.   Su richiesta debitamente giustificata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono, senza indebito ritardo, i chiarimenti supplementari necessari ai fini della valutazione della qualità delle informazioni statistiche, quali i risultati della valutazione delle fonti di dati e la documentazione relativa ai metodi.
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