Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002

In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 Il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato: 1) all’articolo 23, è aggiunta la lettera seguente: «m) cooperare con gli organismi competenti degli Stati membri che svolgono compiti analoghi a quelli dell’Autorità e con altri organismi scientifici istituiti a norma del diritto dell’Unione, in particolare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’Agenzia europea per i medicinali e l’Agenzia europea dell’ambiente, in merito alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa la potenziale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, e allo sviluppo di metodologie scientifiche per la valutazione delle sostanze chimiche.» ; 2) all’articolo 27, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nelle circostanze descritte all’articolo 30, paragrafo 2, quando l’Autorità e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;» ; 3) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Pareri scientifici discordanti 1.   L’Autorità adotta le misure necessarie e appropriate per monitorare e individuare in una fase precoce ogni potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi. 2.   Laddove l’Autorità individui una potenziale fonte di discordanza come indicato al paragrafo 1, essa si rivolge all’altro organo per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche o tecniche pertinenti siano condivise e per individuare le questioni scientifiche o tecniche potenzialmente controverse. L’Autorità e l’altro organo collaborano per risolvere qualsiasi discordanza, tenendo conto dell’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente. Se l’Autorità e l’altro organo non sono in grado di risolvere la discordanza, essi redigono una relazione congiunta. La relazione descrive chiaramente le questioni scientifiche o tecniche oggetto di controversia, individua le eventuali attinenti incertezze nei dati e indica le ragioni alla base della discordanza tra i pareri, comprese le ragioni relative alle differenze metodologiche. La relazione è resa pubblica. Se l’altro organo è un’agenzia dell’Unione o un comitato scientifico, l’Autorità presenta la relazione congiunta anche alla Commissione. 3.   Se del caso, e qualora la discordanza riguardi pareri scientifici contrastanti dell’Autorità e di un altro organo dell’Unione sul fatto che una sostanza soddisfi i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la Commissione può richiedere all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di elaborare una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime della tossicità acuta, o una proposta di revisione di tale classificazione ed etichettatura e, se del caso, di tali limiti, fattori o stime conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. L’Autorità e l’altro organo dell’Unione cooperano con l’Agenzia europea per le sostanze chimiche nell’elaborazione di tale proposta. (*1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).»."
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