Art. 9 · Banca dati delle notifiche di studio

Art. 9

Banca dati delle notifiche di studio

In vigore dal 26 nov 2025
Banca dati delle notifiche di studio 1.   Entro il 2 novembre 2027 l’ECHA istituisce e gestisce una banca dati delle notifiche di studio. 2.   L’ECHA archivia nella banca dati delle notifiche di studio i dati sulle sostanze chimiche che le sono stati notificati a norma dell’. 3.   I dati contenuti nella banca dati delle notifiche di studio sono considerati riservati e non sono resi pubblici. 4.   Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, se la Commissione o una delle Agenzie mette a disposizione dell’ECHA, conformemente all’, paragrafo 2, una registrazione, una domanda, una notifica o un altro fascicolo normativo pertinente nel contesto del quale è stata presentata una notifica a norma dell’, essa indica quali elementi delle notifiche di studio sono riservati se integrati nella piattaforma comune di dati. Solo gli elementi indicati come riservati nella corrispondente domanda, notifica o altro fascicolo normativo pertinente, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza previste dall’atto dell’Unione di origine, sono indicati come riservati nella notifica di studio quando sono integrati nella piattaforma comune di dati. 5.   Al ricevimento da parte dell’ECHA, conformemente all’, paragrafo 2, di una registrazione, di una domanda, di una notifica o di un altro fascicolo normativo pertinente, nel contesto del quale è stata presentata una notifica a norma dell’, l’ECHA mette a disposizione del pubblico le relative informazioni di notifica attraverso la piattaforma comune di dati e rispetta la riservatezza degli elementi indicati come riservati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 6.   Le Autorità e le autorità nazionali di contrasto hanno accesso ai dati contenuti nella banca dati delle notifiche di studio prima che tali dati siano integrati nella piattaforma comune di dati. 7.   Quando l’EFSA riceve una domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 e ha deciso in merito alla divulgazione degli studi che accompagnano tale domanda in conformità agli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002, mette a disposizione dell’ECHA i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 e che corrispondono a tale domanda, affinché li integri nella piattaforma dati comune. 8.   L’ECHA e l’EFSA cooperano per garantire un approccio comune all’individuazione delle informazioni loro notificate in conformità, rispettivamente, dell’ del presente regolamento e dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 e per agevolare la tracciabilità degli studi notificati alle rispettive banche dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-9