Art. 8
Registro dei valori di riferimento
In vigore dal 26 nov 2025
Registro dei valori di riferimento
1. L’ECHA istituisce e gestisce un registro dei valori di riferimento integrato nella piattaforma comune di dati.
2. L’ECHA include senza ritardo nel registro dei valori di riferimento qualsiasi valore di riferimento adottato a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I.
3. Per i valori di riferimento non adottati a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I, le Agenzie che detengono o stabiliscono valori di riferimento nell’ambito delle loro attività a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I, parte 1, o i valori di riferimento di cui all’allegato II mettono tali valori di riferimento a disposizione dell’ECHA senza ritardo, nei formati standard di cui all’, se disponibili, affinché siano integrati nel registro dei valori di riferimento.
4. Ai fini del paragrafo 3, se i valori di riferimento sono inclusi in un fascicolo normativo presentato alle Agenzie, queste condividono con l’ECHA tali valori di riferimento nei formati standard, senza ritardo e previo completamento delle pertinenti valutazioni della validità e della riservatezza da parte dell’originatore conformemente alle norme applicabili.
5. L’ECHA include senza ritardo nel registro dei valori di riferimento qualsiasi valore di riferimento considerato pertinente che sia stato generato nell’ambito di programmi dell’Unione, nazionali o internazionali o da attività di ricerca e sia stato messo a disposizione dell’ECHA nei formati standard di cui all’, se tali formati standard sono stati sviluppati.
6. L’ECHA garantisce che i dati contenuti nel registro dei valori di riferimento siano leggibili meccanicamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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