Art. 6 · Dati di biomonitoraggio umano

Art. 6

Dati di biomonitoraggio umano

In vigore dal 26 nov 2025
Dati di biomonitoraggio umano 1.   L’AEA raccoglie i dati di biomonitoraggio umano generati nel territorio dei paesi membri del SEE e dei paesi cooperanti. Nel caso dei dati di biomonitoraggio umano in ambito professionale, l’AEA coopera con l’ECHA. 2.   Entro il 2 gennaio 2029 la Commissione trasferisce i dati di biomonitoraggio umano in suo possesso all’AEA. 3.   L’AEA tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) sviluppare indicatori di rischio e di impatto per la salute; d) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; e) sostenere le valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi previste dalla normativa; f) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione; g) agevolare il trattamento dei dati di biomonitoraggio umano da parte della Commissione, dell’ECHA, dell’EFSA, dell’EMA e dell’EU-OSHA conformemente ai paragrafi da 4 a 8. 4.   La Commissione tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) sviluppare indicatori di rischio e di impatto per la salute; d) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; e) valutare la necessità di azioni normative e dare priorità a tali azioni; f) effettuare la valutazione dei rischi e la gestione dei rischi previste dalla normativa; g) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione, anche effettuando ricerche scientifiche a tale scopo; h) nel contesto di studi nell’ambito del meccanismo di generazione dei dati di cui all’ e dello studio di biomonitoraggio umano di cui all’. 5.   L’ECHA tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) sviluppare indicatori di rischio e di impatto per la salute; d) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; e) effettuare la valutazione dei rischi e la gestione dei rischi previste dalla normativa; f) nel contesto di studi nell’ambito del meccanismo di generazione dei dati di cui all’ e dello studio di biomonitoraggio umano di cui all’; g) valutare la necessità di azioni normative e dare priorità a tali azioni; h) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione, anche effettuando ricerche scientifiche a tale scopo; i) agevolare il trattamento dei dati di biomonitoraggio umano da parte della Commissione, dell’AEA, dell’EFSA, dell’EMA e dell’EU-OSHA conformemente ai paragrafi 3, 4, 6 e 7. 6.   L’EFSA tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) sviluppare indicatori di rischio e di impatto per la salute; d) nel contesto di studi nell’ambito del meccanismo di generazione dei dati di cui all’ e dello studio di biomonitoraggio umano di cui all’; e) effettuare la valutazione dei rischi prevista dalla normativa e sostenere la gestione dei rischi prevista dalla normativa; f) valutare la necessità di azioni normative e dare priorità a tali azioni; g) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; h) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione, anche effettuando ricerche scientifiche a tale scopo. 7.   L’EMA tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) effettuare la valutazione dei rischi prevista dalla normativa e sostenere la gestione dei rischi prevista dalla normativa; d) valutare la necessità di azioni normative e dare priorità a tali azioni; e) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; f) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione, anche effettuando ricerche scientifiche a tale scopo. 8.   L’EU-OSHA tratta i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali solo per le seguenti finalità: a) valutare l’impatto delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente; b) monitorare l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; c) monitorare l’impatto dell’intervento normativo; d) valutare la necessità di azioni normative e dare priorità a tali azioni; e) sostenere la valutazione dei rischi e la gestione dei rischi previste dalla normativa; f) sostenere l’elaborazione delle politiche e lo sviluppo della legislazione, anche effettuando ricerche scientifiche a tale scopo; g) sviluppare indicatori di rischio e di impatto per la salute. 9.   Qualsiasi trattamento di dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali da parte delle Agenzie o della Commissione per le finalità di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo non comporta la condivisione di tali dati con terzi diversi da quelli di cui all’, punto 10), del regolamento (UE) 2016/679 e all’, punto 14), del regolamento (UE) 2018/1725. 10.   L’AEA e l’ECHA mettono a disposizione del pubblico i dati di biomonitoraggio umano che detengono o ospitano in forma anonima attraverso l’IPCHEM. 11.   Le Agenzie e la Commissione agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali che detengono, ospitano o trattano per le finalità di cui ai paragrafi da 3 a 8. 12.   L’AEA e l’ECHA determinano il periodo di conservazione per i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali da esse detenuti e i criteri utilizzati a tal fine e riesaminano tale periodo e tali criteri. 13.   Ai fini del presente articolo, i dati di biomonitoraggio umano comprendono i dati personali raccolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento conformemente alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.
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