Art. 5 · Flussi di dati ai fini della piattaforma comune di dati

Art. 5

Flussi di dati ai fini della piattaforma comune di dati

In vigore dal 26 nov 2025
Flussi di dati ai fini della piattaforma comune di dati 1.   Su richiesta della Commissione, le Agenzie ospitano e conservano i dati sulle sostanze chimiche generati nell’ambito del diritto e di programmi nazionali, internazionali o dell’Unione o da attività di ricerca corrispondenti al loro mandato e al tipo di dati già in loro possesso. Inoltre, conformemente al loro mandato, le Agenzie possono ospitare e conservare i dati sulle sostanze chimiche trasmessi loro dagli Stati membri o da altre parti, comprese le agenzie nazionali, gli istituti di ricerca e le organizzazioni di paesi terzi. 2.   Qualora sia in possesso di dati o informazioni di cui all’, paragrafi 2 o 3, la Commissione o una delle Agenzie li mette a disposizione dell’ECHA, che li integra nella piattaforma comune di dati. La Commissione e le Agenzie forniscono all’ECHA i dati o le informazioni in un formato standard, se disponibile, insieme ai pertinenti dati contestuali di cui all’, paragrafo 5, lettera c). Se tali dati o informazioni non sono messi a disposizione del pubblico a norma dell’atto dell’Unione di origine, la Commissione e le Agenzie lo indicano. 3.   L’ECHA ospita e conserva i dati di occorrenza relativi al monitoraggio del luogo di lavoro, inclusi i dati di biomonitoraggio umano in ambito professionale. 4.   L’AEA ospita e conserva i dati di biomonitoraggio umano, i dati di occorrenza per l’ambiente e i dati di occorrenza relativi alla qualità dell’aria interna. 5.   A partire dal 1o gennaio 2026, i ricercatori o i consorzi di ricerca finanziati da programmi quadro dell’Unione o da programmi nazionali mettono a disposizione dell’AEA tutti i dati di biomonitoraggio umano raccolti o generati. L’AEA ospita tali dati. Per i dati di biomonitoraggio umano che costituiscono dati personali, l’AEA specifica quale tipo di dati deve essere messo a sua disposizione. 6.   A partire dal 1o gennaio 2026, i ricercatori o i consorzi di ricerca finanziati da programmi quadro dell’Unione mettono a disposizione dell’ECHA tutti i dati relativi alla sostenibilità ambientale raccolti o generati. L’ECHA ospita tali dati. 7.   La Commissione e le Agenzie offrono all’ECHA la cooperazione tecnica necessaria per consentire che i dati sulle sostanze chimiche forniti in conformità del paragrafo 2 siano integrati nella piattaforma comune di dati e vi siano pubblicati. L’ECHA fornisce sostegno alle autorità e alle agenzie nazionali per facilitare l’integrazione dei dati sulle sostanze chimiche forniti conformemente al paragrafo 2. 8.   Ai fini del paragrafo 2, la Commissione e le Agenzie mettono a disposizione dell’ECHA senza ritardo i dati sulle sostanze chimiche che hanno raccolto o ricevuto, dopo aver eseguito le valutazioni della validità e della riservatezza dei dati conformemente alle norme applicabili e dopo aver integrato la serie di dati corrispondente nella piattaforma comune di dati. 9.   Nel mettere i dati a disposizione dell’ECHA, le autorità e le agenzie nazionali garantiscono che tali dati siano scaricabili, leggibili meccanicamente e interoperabili. Prima di trasmetterli all’ECHA, esse curano adeguatamente i dati e li convalidano. 10.   Fatto salvo l’, paragrafo 11, la Commissione e le Agenzie agiscono in qualità di titolare del trattamento per tutti i dati personali che forniscono all’ECHA ai fini dell’integrazione nella piattaforma comune di dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-5