Art. 4 · Piano di attuazione e governance della piattaforma comune di dati

Art. 4

Piano di attuazione e governance della piattaforma comune di dati

In vigore dal 26 nov 2025
Piano di attuazione e governance della piattaforma comune di dati 1.   Entro il 2 luglio 2026 la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un piano di attuazione in cui sono identificate le serie di dati sulle sostanze chimiche da includere nella piattaforma comune di dati, insieme a un calendario della loro inclusione. I successivi piani di attuazione sono adottati in linea con il sistema di governance adottato a norma del paragrafo 4. 2.   La Commissione istituisce e gestisce, mediante un atto di esecuzione, un comitato direttivo della piattaforma, che comprende almeno un rappresentante di ciascuna Agenzia e un numero di rappresentanti della Commissione pari al numero totale di rappresentanti di tutte le Agenzie combinate. 3.   Il comitato direttivo della piattaforma offre consulenza alla Commissione nella preparazione del sistema di governance della piattaforma comune di dati di cui al paragrafo 4. 4.   La Commissione adotta e pubblica il sistema di governance della piattaforma comune di dati ed eventuali revisioni dello stesso mediante atti di esecuzione. Nel preparare il sistema di governance la Commissione tiene conto dei diversi livelli di responsabilità della Commissione e delle Agenzie nella gestione e nel funzionamento della piattaforma comune di dati. 5.   Il sistema di governance della piattaforma comune di dati descrive: a) l’organizzazione delle principali strutture di lavoro a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della piattaforma comune di dati; b) la preparazione e l’adozione di piani di attuazione per la piattaforma comune di dati; c) i principi in materia di governance dei dati e i formati standard richiesti, i vocabolari controllati e altre condizioni per la trasmissione di informazioni e dati contestuali alla piattaforma comune di dati; d) i processi decisionali per lo sviluppo di nuovi servizi specifici e l’inclusione di nuove funzionalità della piattaforma comune di dati; e) qualsiasi altra norma o prescrizione necessaria per il funzionamento della piattaforma comune di dati e l’uso dei dati in essa contenuti, quali la politica di aggiornamento, archiviazione e cancellazione dei dati come pure i termini e le condizioni d’uso; f) il funzionamento e gli obblighi di trasparenza del comitato direttivo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-4