Art. 31 · Sanzioni in caso di inosservanza

Art. 31

Sanzioni in caso di inosservanza

In vigore dal 26 nov 2025
Sanzioni in caso di inosservanza 1.   Gli Stati membri introducono sanzioni applicabili in caso di inosservanza, da parte degli operatori economici e dei laboratori, degli obblighi di cui all’ e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 2 novembre 2027 e provvedono senza ritardo a darle notifica di ogni ulteriore modifica.
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