Art. 21 · Quadro di indicatori

Art. 21

Quadro di indicatori

In vigore dal 26 nov 2025
Quadro di indicatori 1.   L’AEA e l’ECHA, in collaborazione con l’EFSA, l’EMA, l’EU-OSHA e la Commissione e in consultazione con gli Stati membri, istituiscono, gestiscono, e aggiornano, a seconda dei casi, un quadro di indicatori per: a) monitorare l’inquinamento chimico durante l’intero ciclo di vita di una sostanza chimica, comprese le emissioni, l’occorrenza e il destino; b) monitorare le cause e gli effetti dell’esposizione alle sostanze chimiche; e c) misurare l’efficacia del diritto dell’Unione in materia di sostanze chimiche e la transizione verso la produzione di sostanze chimiche sicure e sostenibili. 2.   Il quadro di indicatori include, ove pertinente e nella misura del possibile, un indicatore di rischio aggregato basato sul territorio per monitorare, per quanto riguarda l’esposizione delle popolazioni a una o più sostanze chimiche: a) l’evoluzione dell’esposizione nel tempo e nello spazio; b) i rischi per la salute associati a tale esposizione. 3.   Il quadro di indicatori è accessibile sotto forma di un pannello di indicatori che l’AEA stabilisce e l’ECHA mette a disposizione del pubblico attraverso la piattaforma comune di dati.
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