Art. 20 · Uso dei dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati

Art. 20

Uso dei dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati

In vigore dal 26 nov 2025
Uso dei dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati 1.   Le autorità possono utilizzare i dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati o nella banca dati delle notifiche di studio di cui all’ per lo svolgimento di tutte le loro attività, laddove tali attività sostengano lo sviluppo, l’attuazione o l’applicazione del diritto e della politica dell’Unione. 2.   Le autorità non utilizzano i dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati per adempiere gli obblighi giuridici dei soggetti obbligati, fatta eccezione per la valutazione della completezza dei dati sulle sostanze chimiche trasmessi dai soggetti obbligati o se le disposizioni vigenti prevedono la condivisione e l’uso dei dati sulle sostanze chimiche a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I. 3.   Quando utilizzano i dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati che sono indicati conformemente all’, paragrafo 2, come non messi a disposizione del pubblico, le autorità rispettano l’indicazione e non li mettono a disposizione del pubblico senza il suo consenso.
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