Art. 19
Diritti di accesso e trasparenza
In vigore dal 26 nov 2025
Diritti di accesso e trasparenza
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, il pubblico ha accesso a tutti i dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati, ad eccezione dei dati che sono indicati conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento come non messi a disposizione del pubblico a norma dell’atto dell’Unione di origine.
2. Le autorità hanno accesso a tutti i dati sulle sostanze chimiche contenuti nella piattaforma comune di dati, compresi quelli indicati conformemente all’, paragrafo 2, come non messi a disposizione del pubblico a norma dell’atto dell’Unione di origine.
3. Le autorità adottano le misure necessarie, incluse misure di sicurezza, per garantire che le informazioni contenute nella piattaforma comune di dati indicate conformemente all’, paragrafo 2, come non messe a disposizione del pubblico a norma dell’atto dell’Unione di origine non siano rese pubbliche.
Storico versioni
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