Art. 13 · Informazioni sugli obblighi derivanti dagli atti giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche

Art. 13

Informazioni sugli obblighi derivanti dagli atti giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche

In vigore dal 26 nov 2025
Informazioni sugli obblighi derivanti dagli atti giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche 1.   L’ECHA istituisce e gestisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente informazioni sulle disposizioni e sugli obblighi giuridici applicabili alle sostanze chimiche a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I, parte 1. 2.   L’ECHA aggiorna le informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo periodicamente, almeno con cadenza annuale, e conformemente al sistema di governance di cui all’, paragrafo 3.
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