Art. 12 · Dati sulle alternative alle sostanze che destano preoccupazione

Art. 12

Dati sulle alternative alle sostanze che destano preoccupazione

In vigore dal 26 nov 2025
Dati sulle alternative alle sostanze che destano preoccupazione 1.   L’ECHA istituisce e gestisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente dati sulle alternative alle sostanze che destano preoccupazione quali definite all’, punto 27, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nonché alle sostanze che soddisfano i criteri di classificazione nelle classi di pericolo di cui all’, punto 27, lettera b), di tale regolamento. Tali dati comprendono dati su tecnologie o materiali alternativi che non richiedono tali sostanze. 2.   Qualora sia in possesso di dati di cui al paragrafo 1, la Commissione o una delle Agenzie li mette a disposizione dell’ECHA affinché li integri nella piattaforma comune di dati. 3.   Qualora detengano i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono metterli a disposizione nei formati standard di cui all’, se disponibili, all’Agenzia responsabile a norma del pertinente atto giuridico dell’Unione elencato nell’allegato I o, in assenza di tale Agenzia, all’ECHA, la quale può ospitare i dati. 4.   L’ECHA agevola la trasmissione volontaria da parte delle parti interessate dei dati di cui al paragrafo 1.
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