Art. 10 · Informazioni sui processi di regolamentazione in materia di sostanze chimiche

Art. 10

Informazioni sui processi di regolamentazione in materia di sostanze chimiche

In vigore dal 26 nov 2025
Informazioni sui processi di regolamentazione in materia di sostanze chimiche 1.   L’ECHA istituisce e gestisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una nuova banca dati contenente informazioni sui processi e sulle attività di regolamentazione relativi a singole sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche che sono previsti, sono in corso o sono stati completati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento dagli Stati membri, dalle agenzie nazionali o dalle istituzioni dell’Unione, dall’ECHA, AEA, EFSA, EU-OSHA o dai comitati dell’Unione di cui agli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato III. 2.   Qualora siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di cui agli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato III le mettono a disposizione dell’Agenzia dell’Unione responsabile a norma del corrispondente atto giuridico dell’Unione elencato nell’allegato III, senza ritardo. Per ciascuna attività o processo di regolamentazione devono essere incluse almeno le seguenti informazioni: a) l’identità chimica; b) l’atto giuridico dell’Unione e il processo di regolamentazione nel contesto del quale si svolge l’attività; c) la persona o l’organismo responsabile dell’attività o del processo di regolamentazione; d) lo stato dell’attività o del processo di regolamentazione; e) l’esito dell’attività o del processo di regolamentazione, compresi, se del caso, eventuali relazioni o pareri adottati; f) se del caso, la data prevista per avviare l’attività o il processo di regolamentazione e la data del completamento e dell’ultimo aggiornamento sullo stato di avanzamento. 3.   Qualora sia in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’ECHA, l’AEA, l’EFSA, l’EU-OSHA o la Commissione le mette a disposizione dell’ECHA affinché siano integrate nella piattaforma comune di dati nei formati standard di cui all’, senza ritardo e, se del caso, una volta che l’Agenzia responsabile o la Commissione ha effettuato la valutazione della validità. Nel mettere a disposizione tali informazioni, per ciascuna attività o processo di regolamentazione sono incluse almeno le seguenti informazioni: a) l’identità chimica; b) l’atto giuridico dell’Unione e il processo di regolamentazione nel contesto del quale si svolge l’attività; c) la persona o l’organismo responsabile dell’attività o del processo di regolamentazione; d) lo stato dell’attività o del processo di regolamentazione; e) l’esito dell’attività o del processo di regolamentazione, compresi, se del caso, relazioni o pareri adottati; f) se del caso, la data prevista per avviare l’attività o il processo di regolamentazione e la data del completamento e dell’ultimo aggiornamento sullo stato di avanzamento. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f), su un’attività o un processo di regolamentazione specifici sono messe a disposizione del pubblico una volta che tale processo o attività è stato formalmente avviato.
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