Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2025
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento mira a garantire l’efficace esecuzione di valutazioni coerenti dei pericoli e dei rischi delle sostanze chimiche ove siano previste in forza di atti giuridici dell’Unione, al fine di conseguire livelli elevati di protezione della salute umana e dell’ambiente, consentire lo sviluppo e l’uso di sostanze chimiche sicure e sostenibili, garantire il corretto funzionamento del mercato unico delle sostanze chimiche, incrementare la conoscenza e la fiducia dei cittadini dell’Unione nella base scientifica delle decisioni adottate a norma degli atti giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche e contribuire alla sostituzione e alla riduzione, ove possibile, della sperimentazione sugli animali. 2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a: a) riunire i dati sulle sostanze chimiche e garantire che siano facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili; b) tenere traccia degli studi commissionati dagli operatori economici nell’adempimento degli obblighi loro imposti dal diritto dell’Unione in materia di sostanze chimiche; c) creare la base scientifica più ampia possibile per l’attuazione e lo sviluppo del diritto e delle politiche dell’Unione in materia di sostanze chimiche; d) istituire un sistema di allarme rapido e intervento per i rischi chimici emergenti. 3.   Il presente regolamento si applica ai dati sulle sostanze chimiche di cui all’, paragrafi 2 e 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-1