Art. 47 · Disposizione transitoria

Art. 47

Disposizione transitoria

In vigore dal 26 nov 2025
Disposizione transitoria 1.   Gli atti procedurali compiuti ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014 restano efficaci ai fini dell’applicazione del presente regolamento. 2.   In deroga all’, primo comma, per quanto riguarda le elezioni al Parlamento europeo nel 2024, il Parlamento europeo pubblica la relazione ivi prevista entro 29 giugno 2026.
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