Art. 42 · Diritto di ricorso

Art. 42

Diritto di ricorso

In vigore dal 26 nov 2025
Diritto di ricorso Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.
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