Art. 40
Protezione dei dati personali
In vigore dal 26 nov 2025
Protezione dei dati personali
1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, l’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’ si conformano al regolamento (UE) 2018/1725. Ai fini del trattamento dei dati personali, essi sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’, punto 8, di tale regolamento.
2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in conformità dell’ e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all’, paragrafo 1, si conformano al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento dei dati personali, sono considerati titolari del trattamento in conformità dell’, punto 7, di tale regolamento.
3. L’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’ provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti in conformità dell’.
4. Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a norma dell’.
5. I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.
6. I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.
7. Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che l’Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti di cui all’ rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro trattamento da parte dell’Autorità, del Parlamento europeo o del comitato.
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
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