Art. 4 · Governance dei partiti politici europei

Art. 4

Governance dei partiti politici europei

In vigore dal 26 nov 2025
Governance dei partiti politici europei 1.   Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui esso ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno: a) il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente; b) l’indirizzo della sede; c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi; d) una dichiarazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera h), attestante che esso non persegue scopi di lucro; e) se del caso, il nome della fondazione politica europea ad esso affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali; g) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo; h) le sue norme interne relative all’equilibrio di genere. 2.   Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull’organizzazione interna del partito che disciplinano almeno: a) le modalità dettagliate per l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei suoi membri, e l’elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto; b) i diritti e i doveri connessi a tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti; c) i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità dettagliate della loro nomina e della loro revoca dall’incarico; d) i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum; e) la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; f) la procedura interna di modifica del suo statuto. 3.   Lo statuto di un partito politico europeo garantisce quanto segue: a) per essere approvate, tutte le votazioni devono ottenere il sostegno della maggioranza dei membri aventi sede nell’Unione o che sono cittadini dell’Unione; b) i voti espressi dai partiti membri associati non sono decisivi per l’ottenimento della maggioranza; c) inoltre, i partiti membri associati non possono, individualmente o collettivamente, imporre una linea d’azione contro o bloccare la maggioranza dei cittadini dell’Unione o dei membri del partito politico europeo interessato votanti; d) ai rappresentanti dei partiti membri associati non possono essere delegate competenze esecutive negli organi direttivi. 4.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
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