Art. 39
Trasparenza
In vigore dal 26 nov 2025
Trasparenza
1. Il Parlamento europeo o l’Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento, pubblicano, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato ad hoc, quanto segue:
a)
il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e di tutte le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell’, entro quattro settimane dall’adozione della decisione da parte dell’Autorità e, successivamente, ogni modifica notificata all’Autorità a norma dell’, paragrafi 5 e 6;
b)
un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse, unitamente alla domanda di registrazione in conformità dell’ e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dall’adozione della decisione da parte dell’Autorità;
c)
una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e a ciascuna fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione;
d)
i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all’, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni;
e)
i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell’, paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all’anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore alla loro pubblicazione; in assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono indicate come «donazioni di piccola entità»; sono pubblicati altresì l’importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno civile;
f)
i contributi di cui all’, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell’, paragrafo 2 ▌;
g)
le risorse autogenerate di cui all’, paragrafo 13, dichiarate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in conformità dell’, paragrafo 2;
h)
nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo, le relazioni settimanali ricevute a norma dell’, paragrafo 3;
i)
i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall’Autorità ai sensi dell’, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti in conformità degli , in particolare per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/1725;
j)
i dettagli e i motivi di eventuali decisioni definitive adottate dall’ordinatore del Parlamento europeo a norma dell’;
k)
una descrizione dell’assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;
l)
la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all’;
m)
un elenco aggiornato dei deputati del Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.
2. L’Autorità pubblica l’elenco dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all’, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all’, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
3. I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o i).
4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono ai membri e donatori potenziali, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, le informazioni richieste dall’ del regolamento (UE) 2016/679 e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall’Autorità, dall’OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti esterni da loro autorizzati e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell’ del regolamento (UE) 2018/1725, l’ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2445:oj#art-39