Art. 35 · Misure correttive e principi di buona amministrazione

Art. 35

Misure correttive e principi di buona amministrazione

In vigore dal 26 nov 2025
Misure correttive e principi di buona amministrazione 1.   Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all’, prima della decisione definitiva dell’Autorità concernente una delle sanzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l’Autorità o l’ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. 2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono decise le sanzioni del caso di cui all’.
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