Art. 34 · Cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri

Art. 34

Cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri

In vigore dal 26 nov 2025
Cooperazione tra l’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri 1.   L’Autorità, l’ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali, condividono le informazioni e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni. Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri. 2.   L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo procedono a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente regolamento. 3.   L’ordinatore del Parlamento europeo informa l’Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all’imposizione di sanzioni a norma dell’, paragrafi da 1 a 3, al fine di consentire all’Autorità di adottare le misure del caso. L’Autorità adotta una decisione in merito all’imposizione di sanzioni entro sei mesi. 4.   L’Autorità informa l’ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
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