Art. 33 · Responsabilità delle persone fisiche

Art. 33

Responsabilità delle persone fisiche

In vigore dal 26 nov 2025
Responsabilità delle persone fisiche Quando impone una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti vii) o viii), l’Autorità può stabilire, ai fini del recupero a norma dell’, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo in relazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti: a) nella situazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto vii), quando, nella sentenza alla quale si riferisce la disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione; b) nella situazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto vii), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.
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