Art. 3
Condizioni di registrazione
In vigore dal 26 nov 2025
Condizioni di registrazione
1. Un’alleanza politica può chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
b)
ricorre almeno una delle condizioni seguenti:
i)
i suoi partiti membri sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei parlamenti regionali o delle assemblee regionali,
ii)
essa o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c)
i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;
d)
rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’ TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e)
garantisce che i suoi partiti membri rispettino, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’ TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
f)
garantisce che i suoi partiti membri o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
g)
essa o i suoi membri hanno partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o hanno espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo;
h)
non persegue scopi di lucro.
2. Un’entità ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a)
è affiliata a un partito politico europeo registrato conformemente al presente regolamento;
b)
la propria sede è situata in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;
c)
rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali si fonda l’Unione, quali enunciati all’ TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
d)
garantisce che le organizzazioni che ne fanno parte rispettino i valori enunciati all’ TUE, e fornisce a tal fine una dichiarazione formale standard avvalendosi del modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
e)
garantisce che le sue organizzazioni affiliate o i singoli membri che ne fanno parte non siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;
f)
persegue obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico europeo al quale è formalmente affiliata;
g)
il suo organo direttivo è composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri;
h)
non persegue scopi di lucro.
3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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